Il punto della legge
Riflessioni e informazioni legali, spiegate in maniera semplice.
20 ottobre 2010
Passaggio da Telecom a Fastweb: linea disattivata, servizio mai attivato ma le bollette arrivano comunque!
Pubblico questo altro caso veramente paradossale, che riguarda la portabilità di un numero da Telecom a Fastweb.
La linea telefonica viene staccata subito dopo la richiesta di portabilità, ma mai più riattivata!
In compenso per ben otto mesi Fastweb fattura il servizio, a condizioni diverse dalle condizioni economiche descritte dall'agente di zona.
Il caso è stato risolto con l'ottenimento dello storno di tutte le bollette ingiustamente emesse e con il pagamento di un congruo indennizzo da parte di Fastweb
Se hai subito un disservizio simile, non esitare a contattarmi a questo indirizzo o a descrivermi il tuo caso usando il form alla fine di questo post. Farò una veloce valutazione del tuo caso, totalmente gratuita.
Abito in provincia di Catania. Nel mese di ottobre 2008 mio marito ha aderito ad una proposta di un rappresentante fastweb di zona, che prevedeva il pagamento di un canone mensile di 19.90 euro se fossimo passati da telecom a fastweb.
Quì inizia l'odissea. Da subito ci viene disattivato il servizio telefonico.
Dopo diversi giorni di attesa viene un tecnico fastweb che installa un modem che avrebbe dovuto consentire l'attivazione del servizio.
Questa attivazione però di fatto non avviene: non posso effettuare nemmeno una telefonata, in un periodo per me delicatissimo, visto che mi trovavo al terzo mese di una gravidanza a rischio.
Il servizio non è attivato, in compenso arriva una bolletta non di euro 19.90, come concordato ma di oltre 60 euro.
Chiedo l'annullamento della bolletta, inviando un fax. Nessuno si degna di rispondermi.
Quando chiamo (da un altro telefono naturalmente) il 192193 mi dicono che proprio il mancato pagamento di questa bolletta impedisce l'attivazione del servizio, pur non avendo effettuato alcuna telefonata.
Effettuiamo questo primo pagamento.
Passano i giorni e nessuno ci contatta; su nostra richiesta vengono, a più riprese diversi tecnici che ogni volta ci assicurano che di lì a qualche giorno sarebbe stato attivato il servizio, ma questo non avviene.
Passano altri due mesi, arriva una ulteriore bolletta, stavolta in ritardo; chiedo spiegazione al 192193 e mi dicono che proprio il ritardo nel pagamento della bolletta impedisce l'attivazione del servizio.
Paghiamo anche quest'altra bolletta.
Continua così per altri ...4 mesi: le bollette arrivano sempre, (inspiegabilmente, visto che non abbiamo fatto neanche una telefonata) in ritardo di diversi giorni, sicchè ogni volta che chiedo spiegazioni, mi dicono che proprio il ritardo nel pagamento delle bollette impedisce l'attivazione del servizio. é un cane che si mode la coda.
Alla nostra ennesima lamentela, un operatore telefonico che, sentito il caso paradossale, si mette nei nostri panni, spiega a mio marito telefonicamente una procedura; mio marito preme alcuni tasti e finalmente posso effettuare n. 2 telefonate, ma inspiegabilmente dopo 1 o 2 giorni tutto torna come prima: non si può più telefonare; possiamo solo ricevere telefonate e possiamo telefonare (stavolta dal nostro apparecchio) unicamente al 192193; chiedo chiarimenti ancora una volta un operatore molto sgarbato taglia corto, mi comunica che non risultano pagate due bollette (l'ultima delle quali arriverà solo dopo una settimana) nel frattempo infatti sono passati più di otto mesi.
Su mia insistenza questo operatore mi comunica il numero di fax al quale trasmettere il pagamento delle bollette.
Appena chiudo la cornetta mi accorgo che ci è stata tolta anche la possibilità di ricevere telefonate. Faccio questi ulteriori pagamenti (per non perdere i soldi pagati fino a quel momento inutilmente), tempestivamente facciamo il fax e .... ancora una volta nessuna attivazione!
Chiamiamo (da un altro telefono) per sapere cosa fosse successo. Ci rispondono che, visto che avevano rilevato il mancato pagamento di queste due bollette (una sarebbe arrivata, peraltro solo dopo una settimana), avevano pensato bene di "risolvere il contratto".
Conclusione: abbiamo in tutto pagato oltre 500 euro a vuoto; il danno economico non solo per le 500 euro pagate ma anche per essere stati privati di un servizio essenziale (perchè l'unica cosa che hanno fatto subito è stata disattivarci il servizio con la telecom) per così tanti mesi; inoltre cosa per me ancora più importante avendo inviato le bollette in ritardo quest sono state pagate in ritardo e nel momento in cui io avrò bisogno di un prestito, un muto o quant'altro probabilmente non mi verrà concesso perchè questo tipo di ritardi fa scaturire la qualifica di "cattivo pagatore" nei controlli incrociati che le banche fanno prima di elargire prestiti. Il danno quindi e la beffa per eesere stati presi in giro!
Spero che possiate aiutarmi ed indicarmi come associarmi a quanti volessero agire contro fastweb. Grazie
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19 ottobre 2010
Modem Fastweb non funzionante: come ottenere la sostituzione gratuita e il risarcimento per disservizio
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09 ottobre 2010
Danno da vacanza rovinata: l'importanza (anche legale) di leggere gli opuscoli
Non so a voi, ma a me entrare in un'agenzia viaggi fa sempre l'effetto di varcare la soglia di uno spazio fantastico, da sogno: spiagge bianchissime e assolate, atolli cristallini, palme e destinazioni esotiche fanno da contorno a resort esclusive e ti spingono a volare subito verso questi posti da sogno dove finalmente dimenticare la noiosa routine quotidiana.
Ebbene dietro queste immagini patinate potrebbero nascondersi delusioni, stress e arrabiature, se qualcosa dovesse andare storto.
E, dalle innumerevoli proteste, reclami che si possono leggere online o alscoltare da amici, purtroppo l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.
Per fortuna, abbiamo molti strumenti per difenderci da questi imprevisti.
Il primo, più importante ed economico è... informarsi!
Per quanto scontato possa apparire, una enorme parte delle controversie con agenzie viaggi e tour operator sono dovute a patologie nate prima della prenotazione, durante il delicatissimo momento dello scambio di informazioni che (dovrebbe) avvenire tra cliente e agenzia.
Esempio: se nell'opuscolo si legge "struttura di recentissima costruzione" o frasi simili, siamo proprio sicuri che ci ritroveremo in un resort nuovissimo, o piuttosto in un cantiere di lavori in corso?
Se troviamo la rassicurazione che la camera è posta "lato mare", potremo godere di una bellissima vista? Oppure scopriremo che la stanza ha solo un lucernaio per il ricambio aria?
E dunque dobbiamo fare grande attenzione a ogni singola parola dell'opuscolo, depliant o pagina internet prima della prenotazione. Laddove un termine o un'espressione non ci convince appieno, non esitiamo a chiedere chiarimenti al responsabile, possibilmente facendoceli confermare per iscritto.
Eviteremo in questo modo ogni sorpresa (che in vacanza sono raramente piacevoli...).
Infine una nota normativa: l'importanza dello "scambio informativo" è sancita più volte dalla legge.
Ad esempio l'art. 87 del codice del consumo, nel trattare dei pacchetti turistici (la foma di vacanza più comune in Italia) prescrive che le agenzie o tour operator forniscano al cliente le informazioni necessarie all'organizzaione del viaggio prima della conclusione del contratto (che solitamente coincide con la prenotazione).
E se quest'obbligo non viene rispettato agenzie e tour operator vanno incontro a gravi conseguenze (se citate davanti al giudice), come il probabile riconoscimento dell'inadempimento ex. art. 1218 codice civile, nel caso in cui le informazioni non fornite siano talmente importanti da impedire al cliente la corretta valutazione circa il pacchetto prenotato (ad esempio se l'agenzia omette di informare in tempo sugli obblighi di profilassi sanitaria, come la vaccinazione, necessari per una data destinazione esotica).
Ovviamente a questo dovere a fornire informazioni dell'agenzia corrisponde il nostro diritto a pretenderle.
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07 ottobre 2010
Disdetta non ricevuta, Fastweb continua a fatturare
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04 ottobre 2010
La notificazione degli atti si perfeziona al momento della consegna all'ufficio notificatore
Il principio è sancito dalla sentenza 477 del 26 novembre 2002 della Corte Costituzionale, ed è stato poi esteso dalla giurisprudenza a ogni forma di notificazione (inclusa quella a mezzo posta).
In realtà i momenti perfezionativi della notificazione sono 2:
1) per il notificante: al momento in cui compie le formalità imposte dalla legge (es. consegna dell'atto all'ufficio notificante)
2) per il destinatario: al momento della ricezione dell'atto, come attestata dal avviso di ricevimento. Con la conseguenza che se la legge impone al destinatario un termine, questo decorre solo dalla data del ricevimento.
22 settembre 2010
Contratti TV e telefonia: la legge consente recedere quando si vuole, con massimo 30 giorni di preavviso!
"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni."
21 maggio 2010
Coldiretti: la frutta "fresca" che mangiamo... è vecchia solo di un mese!

L'altro giorno ascoltavo il telegiornale a proposito dell'ondata di maltempo, che stava arrecando gravi danni al raccolto agricolo e che minacciava di far lievitare i prezzi al consumo. Quindi hanno intervistato il rappresentante di una grossa associazione (penso fosse Coldiretti) che, esultante, diceva qualcosa del tipo: "vorrei tranquillizzare le famiglie a casa sul fatto che i prezzi non saliranno per il momento: la frutta e verdura che acquistano al supermercato oggi, infatti, e quella proveniente dalle nostre celle frigorifere".
09 dicembre 2009
Account Adwords disattivati senza motivo: quando Google scantona

I grossi provider di servizi (=Google) hanno oramai acquisito un potere di controllo dei dati e delle azioni degli utenti notevolissimo, in particolar modo in settori in cui operano, di fatto, da monopolisti. Come la ricerca e la pubblicità online (Adwords).
Anche se si presenta come un servizio di pubblicità rivolto a imprese, Adwords ha alcuni aspetti importanti dal punto di vista della libertà di comunicazione sulla rete e (e relativo libero utilizzo dei servizi che consentono tale comunicazione). Se una qualisasi organizzazione, anche no-profit, vuole fare pubblicità online, DEVE usare Adwords, e quindi Google, perchè di fatto non ci sono valide alternative.
Di conseguenza il modo in cui Google gestisce le facoltà e i divieti per gli utenti del servizio può incidere, e molto, sulla libertà di comunicazione e/o di libero utilizzo della rete.
Ed ecco il fatto: qualche mese fa alla redazione di info@consumatori (rivista e blog di tutela del consumatore per cui collaboro) hanno disattivato l'account Adwors con cui pubblicizzava la sua attività, senza alcuna giustificazione.
Faccio un passo indietro. Ricordate la campagna Fastweb? Quest'estate, dopo una serie di denunce del nostro giornale e blog, siamo stati contattati dall'ufficio soluzione controversie Fastweb, che si è messo a disposizione per risolvere i casi da noi segnalati. La collaborazione è stata proficua: da allora la maggior parte delle decine di casi pervenutici da ogni parte d'Italia sono stati celermente risolti, grazie all'opera di intermediazione di Info@consumarori e alla professionalità (va detto) del personale dell'ufficio soluzione controversia.
Insomma le cose andavano talmente bene, e le richieste erano così numerose e distribuite su tutto il territorio nazionale, che ci siamo decisi a fare un esperimento per rendere ancora più visibile la nostra offerta di assistenza a tutta la vasta popolazione di internauti italiani: pubblicizzare l'attività.
Così abbiamo deciso di aprire un account Google AdWords per l'acquisto di spazi pubblicitari su Google e comprato un modesto quantitativo di spazi dove pubblicizzare la nostra attività.
Ovviamente il prodotto pubblicizzato era "particolare". Non pubblicizzavamo un classico prodotto o servizio a pagamento ma un servizio di pubblica utilità, che riguardava la soluzione dei problemi che gli utenti potevano aver riscontrato nelle fatturazioni o attivazione o altre irregolarità della Fastweb.
Quindi il tenore dell'pubblicità era più o meno "se hai avuto problemi con Fastweb contatta Infoconsumatori, per un aiuto".
E va bene: il tenore della pubblicità forse era un po' diretto, e Fastweb avrebbe potuto non gradire una tale forma di pubblicità? Beh noi pensavamo di no (ci limitavamo a offire assistenza per problematiche reali) ma in ogni caso eravamo pronti a rivederla e a correggerla se Fastweb ce lo avesse chiesto.
Beh, in effetti qualcuno ha protestato e lo ha fatto con atteggiamenti che definire prepotenti sarebbe poco.
Ma la protesta non è venuta da Fastweb, bensì nientepopodimeno che da …Google. E la protesta (ma sarebbe più corretto definirla "rappresaglia") in effetti è consistita nell'operazione più semplice, immediata, sbrigativa che si potesse immaginare (si sa, le grandi corporation americane sono efficientissime in questi "lavoretti"): senza alcuna spiegazione ci hanno chiuso l'account!
Ovviamente Info@consumatori non poteva rimanere con le mani in mano e allora abbiamo scritto, chiedendo spiegazioni:
"spett.le Google, come mai i miei annunci non vengono più visualizzati?"
E loro "Gentile cliente, dopo aver esaminato il suo account, ci siamo resi conto che i suoi account
Google AdWords non sono conformi con i nostri Termini e condizioni. Pertanto, i suoi account sono stati sospesi e i suoi annunci non sono più pubblicati su Google"
Interessante! Quindi la nostra domanda: "Spett. le Google, Potrei sapere il motivo, in modo da evitare il problema per futuri annunci?"
Illuminante la loro risposta :
"Gentile cliente, abbiamo consultato nuovamente il team di esperti in merito alla
sospensione del suo account e ci è stato confermato che la decisione del
nostro team è corretta e definitiva. I suoi annunci non saranno più
pubblicati su Google. Questa norma varrà per tutti gli account da lei
creati. Come specificato nei Termini e condizioni, Google si riserva il
diritto di interrompere una campagna pubblicitaria per qualsiasi motivo
ritenga opportuno. […]la invitiamo a non contattarci di nuovo.
E' tutto vero! Siamo andati a controllare le condizioni contrattuali per il loro servizio e in effetti possono rifiutarti gli annunci per qualunque motivo o anche senza motivo!
Ora, tanto per chiarire la gravità di questa risposta, occorre considerare che Google di fatto è l'assoluto monopolista per quanto concerne la pubblicità su internet. Infatti, qualsiasi campagna pubblicitaria passa sui sistemi Google. Di conseguenza il loro "gradimento" o meno della campagna, pur se basato su motivi del tutto opinabili o addirittura assenti, può determinare la tua presenza o meno sul sistema pubblicitario di internet e, in alcuni casi, la vita o la morte della tua azienda (tante aziende, oggi, affidano la totalità del loro fatturato al sistema pubblicitario di Google).
Non è questo il nostro caso, per fortuna, ma questo episodio è indicativo di alcune inquietanti ripercussioni che lo strapotere di Google può avere sul sistema Internet, che ci autorizzano a non arrenderci, ma anzi ad andare a fondo sulla questione, facendo luce fino in fondo. Del resto con il potere di Google sempre crescente e l'adozione sempre più diffusa dei suoi servizi si sente oramai con una certa frequenza di utenti traditi che si trovano costretti a fare causa a Big G (vincendola).
Seguiteci sul blog per gli sviluppi della vicenda!
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08 dicembre 2009
I buoni lavoro INPS: cosa sono e come funzionano

Navigando in rete e cercando informazioni sui buoni lavoro, mi sono reso conto che non c'è granchè.
E persino all'INPS non ne sanno molto: se provate a chiamare il numero verde 803 164 vi "divertirete" a scoprire l'incertezza degli operatori del call center (sempre molto cortesi, in compenso) e la grande varietà di risposte diverse date dai vari operatori.
Così ho deciso di provare a riassumere in questo post alcuni elementi che ho acquisito nella mia ricerca, sperando possano esservi utili. Eccoli.
I buoni lavoro o "voucher" lavoro costituiscono una nuova forma di pagamento, introdotta dall'INPS dall'autunno 2008 inizialmente e in via sperimentale esclusivamente per il lavoro stagionale in vendemmia ad opera dei lavoratori studenti pensionati.
Gradualmente l'INPS sta estendendo il campo di applicazione di tali modalità di pagamento, avendoli resi ora utilizzabili per un più vasto novero di attività. La circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008, in particolare, estende l'utilizzabilità, oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
La circolare INPS 104/08, invece, ha esteso l'applicabilità dei buoni ai settori del commercio, del turismo e dei servizi.
E dunque in sintesi ad oggi per quali tipologie di lavori i buoni possono essere utilizzati? Per quei lavori occasionali e saltuari che in passato venivano regolati e corrisposti senza alcuna formalità (e in nero), come ad es. gli occasionali interventi in agricoltura, il baby sitting, la cura occasionale di giardini privati, le ripetizioni scolastiche.
I buoni possono essere utilizzati esclusivamente per i rapporti di lavoro occasionale (max 5.000,00 euro annui e non più di 30 giorni lavorativi in un anno per ciascun lavoratore). Il datore di lavoro, inoltre, non può usare buoni lavoro per più di 10.000 di euro all'anno.
I vantaggi sono : per l'azienda la possibilità di assumere mano d'opera in regola senza l'obbligo di dover stipulare alcun tipo di contratto e quindi senza più alcun complicato iter burocratico; per il lavoratore ha il vantaggio di svolgere un'attività con le coperture previdenziali e assicurative.
Vediamo come funzionano.
I buoni assomigliano a degli assegni da compilare; il datore di lavoro può acquistarli nei tagli da 10, 20 e 50 euro, che comprendono il contributo previdenziale e l'assicurazione contro gli infortuni.
In dettaglio, il valore nominale di 10 €, ad es. è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Dunque in totale la ritenuta ammonta al 25% e pertanto delle 10 euro nominali al lavoratore vanno € 7,50 nette.
Attenzione però: se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all'art. 70, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - la trattenuta arriva al 42%. il valore nominale del voucher in tal caso, infatti, è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio. Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 5,80 euro .
A parte queste trattenute, il compenso è esente da quasiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione e inoccupazione del lavoratore occasionale.
Questo evidentemente per favorirne l'utilizzo diffuso e la conseguente emersione del lavoro nero. E in effetti in un comunicato stampa del novembre 2009 l'INPS evidenzia che i 3 milioni di voucher venduti hanno significato 30 milioni di € "emersi dal mercato del lavoro nero". I buoni possono essere ritirati presso tutte le sedi provinciali INPS, dopo aver provveduto al pagamento del controvalore presso gli uffici postali.
A parte i buoni cartacei, il datore di lavoro può acquistare anche i buoni telematici, procedura sul sito internet www.inps.it La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'INPS raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro , compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
16 settembre 2009
Se ho dato disdetta della prenotazione della camera d'albergo, posso riavere indietro i soldi?

DOMANDA: Ho prenotato questa estate un camera in un hotel pagando l'intera cifra richiestami tramite bonifico. 15 giorni prima della prenotazione ho contattato l'albergo per disdire la prenotazione e riavere indietro i soldi. L'albergatore si è rifiutato, trattandomi anche male. Che posso fare?
RISPOSTA: Nel caso descritto il lettore e l'albergo hanno stipulato un contratto (seppur non scritto) nel momento in cui il lettore ha effettuato e pagato la prenotazione.
E, in mancanza di clausale specifiche approvate (seppure oralmente) dalle parti, il contratto così stipulato non prevede diritto di recesso (cioè di disdire la prenotazione e avere i soldi indietro) a favore del cliente.
Qualsiasi contratto infatti, di regola, vincola entrambe le parti all'adempimento delle rispettive prestazioni (pagare per il cliente e fornire la camera per l'albergatore), salvo casi particolari e in assenza di clausola di recesso.
Se le parti non prevedono la possibilità di recedere, l'unica possibilità per il cliente di non pagare la camera la ricaviamo dalla lettura dell'art. 1326 del codice civile, in base al quale il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Quindi nel caso in esame, è pacifico che se il cliente disdice la prenotazione prima di conoscere l'accettazione dell'albergo, egli avrà diritto alla restituzione della somma versata, perché non c'è alcun inadempimento contrattuale (non esssedosi ancora concluso il contratto).
Ma che succede nel caso (come quello proposto dal lettore) in cui la disdetta avviene dopo l'accettazione dell'albergo?
Poichè, in base al citato ar. 1326, il contratto si è concluso, il lettore sarà comunque tenuto all'adempimento della sua prestazione (il pagamento del prezzo della camera).
In realtà quello in esame è un caso limite, poichè solitamente l'albergatore indica le condizioni della somma versata all'atto della prenotazione (solitamentel'albergo restituisce i soldi se il cliente dà disdetta almeno 48 prima ).
Le condizioni, inoltre, vengono spesso pubblicate sul sito internet dell'albergo, quindi è sempre opportuno verificare, o, in ogni caso, chiedere delucidazioni sulle condizioni all'atto della prenotazione.
Se poi, come in questo caso, l'albergo non indica le condizioni nè sul sito nè in altro modo possiamo tentarr un'altra strada: verificare gli "usi e consuetudini" pubblicati dalla Camera di Commercio della provincia in cui si trova l'albergo.
L'art. 1340 prevede, infatti, che le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto, in assenza di diversa indicazione delle parti.
Spesso questi "usi" prevedono che, se il cliente non può più usufruire della camera prenotata per la quale abbia versato un anticipo, deve darne comunicazione entro le ore 12 del giorno precedente all'arrivo per avere diritto alla restituzione della somma pagata.
Tuttavia se gli usi nulla prevedono al riguardo, il cliente non potrà chiedere indietro la somma anticipata.
Dunque la regola d'oro è: chiedere sempre le condizioni di prenotazione prima di pagare, eventualmente negoziarle (è sempre possibile, checchè ne dica l'albergatore) e preferibilmente farsele confermare per iscritto.
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03 settembre 2009
Risarcimento e disdetta contro Fastweb

Ultimamente mi è capitato di affrontare alcune tematiche di tutela del consumatore contro Fastweb.
Nel post precedente ho spiegato cosa può fare il consumatore pe riniziare a tutelarsi da solo.
In questo post, invece, illustro un'altra possibilità: rivolgersi a una associazione o ente di tutela dei consumatori.
Collaborando con il blog consumatori.myblog.it, infatti, ho avuto contatti con l'ufficio soluzione controversie di Fastweb, purtroppo non disponibile al consumatore ma solo alle associazioni e enti di tutela del consumo.
Dico purtroppo perchè la loro disponibilità e competenza (sono stati molto veloci, finora) mi ha permesso finora di raggiungere accordi transattivi soddisfacenti per le parti coinvolte.
Per chiunque volesse approfittare di questa "corsia preferenziale" è possibile contattare la redazione del blog consumatori.myblog.it (o altra associazione dei consumatori) oppure direttamente me alla mail quarantavitale@gmail.com oppure ai n. 329 42 61 062 o 0875 705 442 o su su skype (aadimolise), usando il form alla fine di questo post per una prima consulenza e valutazione assolutamente gratuita del caso. Se il problema può essere risolto positivamente, allora si prospetta al cliente l'eventuale intervento di assistenza, che prevede un modesto compenso (di solito una percentuale sul risarcimento effettivamente ottenuto) solo in caso di soluzione positiva per il cliente.
Se l'intervento non è risolutivo, nulla sarà dovuto (avremo lavorato gratis).
I casi proposti e affrontati finora sono troppo numerosi per elencarli tutti. Riporto di seguito alcuni di quelli già risolti o in fase di soluzione:
caso 1)
La ditta cliente, che in passato aveva già attivato una utenza business, incontra un agente Fastweb, che la induce a a stipulare un nuovo contratto che le avrebbe garantito, tra i vari vantaggi, il passaggio dall'utenza business a una residenziale (più economica) e il mantenimento dei numero telefono e fax fastweb già attivi.
Dopo la firma del contratto la ditta cliente viene contattata dal servizio clienti Fastweb che le comunica che le nuove offerte non potevano essere attivate e che l'agente le aveva riferito cose inesatte. Poco giorni dopo, alla ditte cliente viene staccata linea dati, fax e telefono. Impedendole di condurre la sua attività professionale.
Soluzione raggiunta tramite l'intervento di info@consumatori: alla ditta cliente vengono riattivati i numeri staccati e vengono migliorate le condizioni contrattuali e tariffarie, con un risparmio per il primo anno di oltre l'80% e per gli anni successivi del 50%.
Caso 2)
il cliente, dopo aver verificato delle incongruenze in fattura, decide di disdire l'abbonamento inviando raccomandata a/r. Fastweb non distacca la linea se non dopo circa un anno dall'invio della raccomandata e chiede ciononostante al cliente il pagamento del servizio fruito dal momento della disdetta all'giorno dell'effettivo distacco (avvenuto dopo un anno).
Soluzione raggiunta tramite l'intervento di info@consumatori: al cliente vengono annulate le fatture successive all'invio della disdetta e relativo al servizio fruito ma non richiesto
Caso 3)
Il cliente attiva insieme all'abbonamento voce e dati anche il servizio chiavetta internet, per navigare in mobilità a un prezzo vantaggioso. La chiavetta però si collegava in roaming e non direttamente alla rete Fastweb senza alcun avviso.
Per questo motivo il cliente si è visto addebitare una fattura da circa 500 € anzichè 9 €.
Soluzione raggiunta tramite l'intervento di info@consumatori: al cliente viene annullata la fattura che gli addebitava traffico dati in roaming.
Caso 4)
Alla ditta cliente viene proposto a settembre 2008 di passare a Fastweb approfittando dell’offerta ‘My Business – Parla e naviga sempre’. 19,90 € al mese anziché 59,90, per una durata di 6 mesi,e linea aggiuntiva e wireless gratis, con mantenimento del proprio numero Telecom. Il mantenimento del numero era molto importante, in quanto pubblicizzato su insegna, bigliettini da visita e volantini, nonché conosciuto da clienti e fornitori. L’attivazione avviene ad ottobre, con 2 numeri nuovi diversi. Telecom continua ad inviare bollette fino a gennaio 2009. Le fatture Fastweb arrivano con addebiti di 59,90 € al mese anziché all’offerta di 19,90 €. Al numero verde non risponde nessuno. Il caso viene risolto con lo storno degli importi fatturati in eccesso, l'annullamento del contratto Fastweb e il ritorno in Telecom con recupero del vecchio numero, senza costi.
La linea telefonica viene staccata subito dopo la richiesta di portabilità, ma mai più riattivata!
In compenso per ben otto mesi Fastweb fattura il servizio, a condizioni diverse dalle condizioni economiche descritte dall'agente di zona.
Il caso è stato risolto con l'ottenimento dello storno di tutte le bollette ingiustamente emesse e con il pagamento di un congruo indennizzo da parte di Fastweb.
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28 agosto 2009
Come difendersi da Fastweb?

Nelle ultime settimane ho ricevuto numerose segnalazioni su disservizi ed errori nella fatturazione di bollette Fastweb.
Abbiamo indagato un pò in rete ed abbiamo scoperto che i reclami sono numerosissimi in tutta Italia e su internet se ne trovano molte traccie. Basta cercare su Google "reclami fastweb" ed escono fuori quasi 8.000 pagine!
Le segnalazioni giunte in redazione si riferiscono, in particolare, al mancato rispetto, da parte di Fastweb, delle condizioni economiche reclamizzate e comunicate dall'agente al momento della sottoscrizione del contratto. Ad esempio un lettore ci ha segnalato di aver aderito all'offerta "Microimprese - MyBusiness parla & naviga sempre" che prevedeva, per 6 mesi, un canone mensile agevolato di circa 20 euro, e di ricevere, invece bollette che fatturavano un canone mensile di circa 60 euro.
Cosa si può fare in questo e negli altri casi di disservizi?
Come primo passo, ovviamente, è opportuno tentare di risolvere bonariamente la controversia/disservizio contattando direttamente il servizio clienti e/o il proprio agente, facendo sempre seguire alle proprie richieste telefoniche una raccomandata a/r con una descrizione precisa della questione.
Se tuttavia questo tentativo non dovesse sortire effetti positivi (come spesso accade, purtroppo), allora non resta altra via che adire l'autorità giudiziaria.
Non senza aver esperito preliminarmente, tuttavia, l'obbligatorio tentativo di conciliazione. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infatti, con la delibera n. 173/07/CONS, ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com (comitato regionale per le comunicazioni).
Purtroppo, nonostante il Co.re.com, per il Molise sia già stato costituito da un pezzo, non ha ancora ricevuto la necessaria delega ministeriale e quindi ad oggi, di fatto, non può svolgere la funzione per cui è stato costituito.
Il necessario tentativo di conciliazione va esperito pertanto, come prevede la delibera citata sopra, presso gli appositi uffici della Camera di Commercio.
Solo dopo esperito il tentativo, qualora questo si riveli infruttuoso, è possibile rivolgersi, finalmente, al Giudice di Pace competente per territorio, chiedendo la restituzione delle somme ingiustamente versato e il risarcimento di eventuali danni.
La procedura sopra descritta vale anche per reclami verso altre compagnie telefoniche.


